La legittimazione di imperatori, sovrani e ordini religiosi dei figli “bastardi”

In tempi moderni i figli illegittimi, ovvero i figli nati da adulterio e al di fuori del matrimonio, costituiscono, a causa della vita povera di mezzi e prospettive, uno dei soggetti preferiti di romanzi e films, così come lo sono gli orfani. Il lieto fine è il loro riconoscimento da parte del padre (ricco) e l’inserimento nella sua felice famiglia.
Tali racconti sono ambientati in epoche di squilibri sociali e di una certa ipocrisia e conformismo: nella realtà se nella narrazione gli illegittimi sono figli di contadini o lavoratori nullatenenti interessano a pochi. Attrae di più il loro legame con un padre facoltoso, le proprietà, i beni e la loro distribuzione tra vivi o come eredità.

A definire i figli illegittimi un tempo si usava anche un termine che oggi è diventato un insulto puro e semplice: bastardi.
Ne riporta l’etimologia il Grande Dizionario della Lingua Italiana e ne attribuisce l’origine al significato ‘classico’ di figlio del signore e della concubina-contadina.
“Bastardo: francese antico bastard (docum. nel sec. XI): figlio nato da un principe con una donna tenuta in concubinaggio (e la voce aveva puro valore giuridico); assai probabilmente dal germanico bansti fattoria, grangia (cfr. gotico bansts, con lo stesso valore), che spiega anche l'antica espressione fils o fille de bast.”.

Da questa consultazione prendiamo spunto per ricordare Dante che nel Purgatorio (14-99) scrisse sui Romagnoli “tornati in bastardi”, di certo non insultando ma intendendo alcune loro casate ritornate degeneri nelle virtù morali, civiche e cavalleresche.

La questione della prole illegittima fu regolato dal diritto romano, da Giustiniano, dal diritto medievale e anche dalle leggi ecclesiastiche. In quel che interessa questo sito di storia d’archivio, si trova ricordata anche nelle pergamene e in vari altri documenti.

Ad esempio nel novembre 1327 l’imperatore Lodovico il Bavaro costituì duca di Lucca e concesse a lui privilegi il magnifico Castruccio Antelminelli “vexillifero” dell'Impero e suo fedele (“quem novis honoribus ampliamus” – che noi eleviamo con nuovi onori).
E su consiglio dei principi e dei baroni di Lucca, Pistoia, Volterra e Luni (le città del ducato) “promovemus [...] concedimus et donamus cum omnibus et singulis villis, castris, terris, fortilitiis, casalibus, vasallis, hominibus et possessionibus, honoribus, usibus, derittis, feudis, homagiis, patronatibus vacantium et non vacantium ecclesiarum et locorum nobis et imperio spectantibus et cum terris cultis et incultis”, eccetera [...] “que ad nos et romanum Imperium spettare noscuntur” – Noi promuoviamo [...] concediamo e doniamo tutte le città, accampamenti, terre, fortezze, case, vassalli, persone e possedimenti, onori, usi, diritti, feudi, omaggi, patronati di chiese e luoghi vacanti e non vacanti che appartengono a noi e all'impero, con le terre coltivate e incolte ... e così via, che sappiamo appartenere a noi e all'impero romano.

In virtù dei privilegi Castruccio poteva nominare nel ducato vicari, capitani, podestà, giudici, rettori, magistrati ordinari o delegati e “milites constituendi et militari cingulo decorandi et iudices ordinarios et notarios creandi et ordinandi ac conficiendi filios et filias naturales tam spurios quam vulgo quesitos et ex dompnabili coitu natos legitimandi et cum ipsi super defettu quolibet dispensandi” – costituire soldati e decorarli con il cingolo militare, creare e ordinare giudici ordinari e notai, legittimare figli e figlie naturali, sia spuri che nati da unione non formale, e quelli nati da rapporti condannabili, e dispensarli da qualsiasi loro difetto [giuridico] ... –.

L’anno dopo, lo stesso Lodovico concesse un privilegio per merito al diletto fedele dell’impero Pietro di Andruccio da Brancalo e a suo figlio Andruccio e ripeté: “possitis et valeatis decem filios et filias utriusque sexus naturales, spurios, incestuosos, mauzeres de quoscumque alios natos contra imperiales constitutiones seu canonicas sanctiones legittimare et legittimos facere et super eorum defettu natalium plenarie dispensare” – tu possa e sia in grado di legittimare e rendere legittimi dieci figli e figlie naturali di entrambi i sessi, spuri, incestuosi, illegittimi e qualsiasi altro figlio nato contro le costituzioni imperiali o le sanzioni canoniche, e di dispensarli pienamente del loro difetto di nascita.

I regnanti praticarono il potere della legittimazione fino in epoca moderna.
Nel 1705 l’imperatore Giuseppe d’Asburgo a Vienna concesse a Ferrante Cittadella di Lucca conte lateranense e conte palatino, tra i privilegi, quello di legittimare i figli “ex illicito nefario concubitu” (illecito e scellerato concubinato) con la condizione del consenso dei figli liberi naturali e legittimi, o degli agnati “aut feudi dominorom – o dei signori del feudo”.

Nel 1710 il granduca di Toscana Cosimo III, su richiesta, legittimò Giampaolo figlio di Lorenzo dei Bianconi livornese, dimorante da molti anni in Pisa, nato dall’ unione illegittima con la vedova Maria dei Lipponi: “filium illegittimum omnem ab eo geniturae maculam amoventes, legittimamus, dispensamus et ad primaeva natalis iura restituimus” – Noi legittimiamo, disponiamo e restituiamo al figlio illegittimo i primitivi diritti di nascita, rimuovendo da lui ogni macchia genitoriale –.
Lo scopo della richiesta era l’assegnazione del cognome, dello stemma e dei possessi e eredità paterni.

Anche in ambito ecclesiastico vi furono tali e frequenti legittimazioni da parte di papi, patriarchi, loro delegati, e di ordini religiosi tra i quali i Servi di Maria. Nelle Costituzioni Nuove (1295) al capitolo XIV De recipiendis – Circa coloro che si ricevono –, dopo le disposizioni sull’età (non inferiore ai quindici anni, né superiore ai sessanta), sugli apostati di altri ordini, salvo per entrambi autorizzazione del priore o del capitolo generale, si legge:
“Nullus etiam inlegitime natus recipiatur ad ordinem, nisi de licentia prioris generalis” – E nessuno nato illegittimo sia ricevuto nell’ordine, senza licenza del priore generale.
Queste righe dedicate al caso non sono da considerare un’esclusione, come potrebbe sembrare in apparenza, ma la facoltà di accogliere degli infelici in una comunità che poteva alleviare le miserie della loro vita.

Caso noto di legittimazione, sul quale è stato scritto, fu quello di San Filippo Benizi che ebbe pietà della nipote Buta, figlia irregolare della sorella, occupandosi di lei a Orvieto e dando disposizioni sul suo futuro.

Altri casi riguardarono proprio il convento della SS. Annunziata, dove vissero legittimati alcuni figli di ragazze-madri. Si riconoscono, al pari di altri, perché distinti nei documenti da un matronimico invece che da un patronimico, uso che comunemente si ritiene segno di nascita illegittima.
Nel 1391 fecero parte di una lista di vestimenta (compensi periodici che si davano ai religiosi) i frati Bastiano di monna Giovanna, Francesco di monna Sandra, Taddeo di monna Piera, Benedetto di monna Masa e Giovanni suo fratello, Luca di monna Brunetta.
In convento ebbero i diritti e le opportunità di tutti. Fra Bastiano fu a lungo sagrestano della chiesa, della cappella della Madonna e priore nel 1421 e 1430; gli altri divennero anch’essi sacerdoti e servirono la prestigiosa basilica di Firenze.

Paola Ircani Menichini, 27 marzo 2026. Tutti i diritti riservati.




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